Mercati: semplificazione del commercio con la Turchia

(Ottobre 2011) Dal primo agosto anche per la Turchia vale il Global Sales Law (GSL), il diritto commerciale internazionale delle Nazioni Unite. Un esempio: se un commerciante di pietre naturali dall’estero acquista, in futuro, della merce in Turchia, oppure un produttore turco vende in un altro paese, per questo affare non è in vigore il diritto delle nazione di origine degli interessanti, bensì il diritto commerciale delle Nazioni Unite. Questo fatto semplifica tantissimo lo svolgimento delle rispettive procedure, visto, per di più, che il testo di questo diritto internazionale è disponibile in molte lingue.

Per esempio, è regolamentato in che modo e quando si stipula un contratto di vendita e quali sono i diritti e gli obblighi di entrambe le parti. Anche le contestazioni nel caso di forniture di qualità insufficiente sono state definite. Non sono state descritte, e sono, pertanto, oggetto delle regole nazionali, errori, inganno o immoralità, per nominarne soltanto alcune.

Attualmente, il contratto è stato sottoscritto da quasi 80 paesi. Mancano ancora paesi come il Brasile, la Gran Bretagna, l’India e la maggior parte degli stati africani. Normalmente si procede, nel caso di commercio con questi paesi, in modo tale che vale automaticamente il diritto internazionale quando si vende da un paese firmatario verso un paese non sottoscrittore.

Il diritto commerciale UN non vale per la vendita di merci per uso personale.

Una descrizione offre una banca dati dell’Università di Basilea oppure Wikipedia.